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Condizioni generali di contratto
I pacchetti turistici presentati in codesto programma sono prodotti o commercializzati da ARIMINUM VIAGGI S.R.L. Via IV Novembre, 35 – 47900 Rimini Tel. 0541/53956 Fax 52022 titolare della licenza N° 39628 del 31/08/89 e successive modifiche rilasciata dalla Provincia di Rimini e sono coperti, per la responsabilità Civile nei confronti dei clienti, ai sensi delle leggi vigenti da assicurazione stipulata con la Soc. Cattolica Assicurazioni con Polizza N. 2204 in ottemperanza al disposto di cui alla legge regionale del 31.03-2003 n 7.
Premessa. nozione di pacchetto turistico
Premesso che:
- a) l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività;
- b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 del Codice del Consumo, introdotto nel nostro ordinamento – a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 – dal D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art. 84 Cod. Cons.) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: - a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ……. che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
ART. 1 CONTRATTO DI VIAGGIO E RESPONSABILITA’
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono: dalla Direttiva 90/314/CEE ; dalla Legge Regionale dell’Emilia Romagna N° 7 del 31/03/2003 ; dalle convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 Aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084; dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/1929 su trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19/05/1932, n. 41; dalla Convenzione di Berna del 25/02/1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2/03/1963 N° 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico; dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.
ART. 2 ISCRIZIONI – CONTENUTO DEL CONTRATTO – DESCRIZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, dalle Condizioni speciali, sopra riportate, nonché dal Catalogo (o dal programma allegato “fuori catalogo”) espressamente indicato nelle Condizioni Speciali. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle Condizioni Speciali, integrate dalle descrizioni contenute nel Catalogo (o nel programma allegato “fuori catalogo”) ivi richiamato. Si accettano prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione si intende perfezionata al momento della conferma dell’ARIMINUM VIAGGI S.r.l. Tale conferma conterrà la descrizione dei servizi richiesti e del costo del viaggio. L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: – estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore; – estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; – periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura; – modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 Cod. Cons.) – cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.
ART. 3 VALIDITA’ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE – PREZZO – REVISIONI
Il prezzo del pacchetto turistico e’ determinato dalle condizioni speciali del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse d’imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti e del tasso di cambio applicato (quale indicato nelle condizioni speciali). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alle variazioni dei citati elementi. Al VIAGGIATORE verrà fornita l’esatta indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa. Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10%, il partecipante è in facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione scritta all’ARIMINUM VIAGGI Srl. entro, e non oltre, 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento. Il prezzo stabilito nel contratto non potrà, comunque, essere variato nei 15 giorni precedenti la data prevista per la partenza.
ART. 4 FONDO DI GARANZIA – PAGAMENTI
E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi della L:R. n. 7 del 31/03/2003) in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all’estero. Le modalità di intervento di tale Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in concerto con il Ministero del Tesoro.(ai sensi della L.R. n° 7 del 31/03/2003). cc. Le prenotazioni saranno ritenute valide solo se all’atto della conferma saranno seguite da un immediato versamento alla ARIMINUM VIAGGI S.R.L. di un acconto parti al 25% del costo totale del viaggio. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del .prezzo, il VIAGGIATORE farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.
ART . 5 ACCORDI SPECIFICI
IL VIAGGIATORE può far presenti, all’atto della prenotazione, particolari richieste od esigenze che potranno formare
oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito delle CONDIZIONI SPECIALI. Allo stesso modo verranno inserite nelle CONDIZIONI SPECIALI eventuali modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel catalogo di riferimento, che dovessero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal VIAGGIATORE, ovvero dall’organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.
ART . 6 CESSIONE DEL CONTRATTO
IL VIAGGIATORE, qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il VIAGGIATORE deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all’organizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in casi di urgenza , il telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso , data di nascita, cittadinanza…). Per la cessione o per qualsiasi variazione del pacchetto verrà addebitato la somma di € 60,00 per pratica e per modifica. A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.
ART. 7 RECESSO – ANNULLAMENTO – RIMBORSI
7.1 IL VIAGGIATORE ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi :
– aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle CONDIZIONI SPECIALI, in misura eccedente il 10%,
– modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall’organizzatore e non accettate dal VIAGGIATORE. A tal fine si precisa che il VIAGGIATORE deve comunicare per iscritto all’ORGANIZZATORE la propria scelta di accettare o di recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’ORGANIZZATORE annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del VIAGGIATORE stesso, quest’ultimo ha i seguenti , alternativi, diritti:
– usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
– ricevere la parte di prezzo già corrisposta entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell’annullamento.
IL VIAGGIATORE deve comunicare per iscritto all’ORGANIZZATORE la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. INOLTRE, ove ne fornisca specifica prova, il VIAGGIATORE ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. IL VIAGGIATORE non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle CONDIZIONI SPECIALI, ed il VIAGGIATORE abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza , ovvero allorché l’annullamento dipenda da cause di forza maggiore.
7.2 – In caso di recesso dal contratto di viaggio al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 7.1 il viaggiatore è comunque sempre tenuto al pagamento della quota di iscrizione. Inoltre il viaggiatore è tenuto a versare, quale corrispettivo per il recesso ex. art.1373, III comma, c.c., quanto in appresso specificato da calcolare sull’importo totale del viaggio (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente a quello del viaggio):
10% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice fino a 30 giorni lavorativi prima dell’utilizzo dei servizi prenotati.
30% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice da 29 a 18 giorni lavorativi prima dell’utilizzo dei servizi prenotati.
50% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice da 17 a 10 giorni lavorativi prima dell’utilizzo dei servizi prenotati
75% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice da 9 a 4 giorni lavorativi prima dell’utilizzo dei servizi prenotati
Nessun rimborso dopo tali termini.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presentasse alla partenza o decidesse di interrompere il viaggio già intrapreso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, invalidità,
insufficienza o inesattezza, dei previsti documenti personali d’espatrio. Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altre persona sempre che: A) L’organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorative prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; B) Non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto e comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario; C) Il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all’atto della comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degl’importi di cui alla lettera c del presente articolo. L’ARIMINUM VIAGGI S.r.l. si riserva, tuttavia, senza impegno e responsabilità di : – rimborsare eventuali somme recuperate relative ai servizi non usufruiti a seguito di rinunce; – rimborsare eventuali somme recuperate relative ai servizi non usufruiti nel corso del viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta.
7.3 RIMBORSI PER SERVIZI NON USUFRUITI
Richieste per eventuali rimborsi relativi a servizi turistici non usufruiti, dovranno pervenire per iscritto all’ARIMINUM VIAGGI S.r.l. entro 15 giorni dalla data di rientro alle località di origine dopo la fine del viaggio, pena la decadenza. In caso di interruzione del soggiorno non vi sarà nessun rimborso, a meno che il cliente non sia in grado di presentare una specifica dichiarazione, fornita dal fornitore , di consenso al rimborso, per i servizi non usufruiti. Tale procedura e’ tassativamente richiesta e l’agenzia organizzatrice rimborserà soltanto l’importo autorizzato dal fornitore di servizi.
7.4 SCIOPERI – SOSPENSIONI PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE -AVVENIMENTI BELLICI – DISORDINI CIVILI E MILITARI – SOMMOSSE – CALAMITA’ NATURALI – SACCHEGGI – ATTI DI TERRORISMO
Questi fatti ed altri simili costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili ai vettori e all’ARIMINUM VIAGGI. S.r.l. Eventuali spese supplementari sostenute dal partecipante non saranno, pertanto, rimborsate, ne tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero ricuperabili. L’ARIMINUM VIAGGI S.r.l. non è responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuti a ritardi o cancellazione dei vettori aerei, marittimi e terrestri.
ART . 8 MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore. Se non e’ possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’ Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
ART . 9 RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art.1. Pertanto, in nessuno caso la responsabilità dell’Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L’agenzia ARIMINUM VIAGGI presso il quale sia stata effettuata la presente prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. E’ esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e del Venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero sia dovuto a caso fortuito od forza maggiore. L’Organizzatore, inoltre non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.
ART. 10 RECLAMO – TELEFONO D’EMERGENZA
La nostra organizzazione in nessun caso, a viaggio avvenuto, accetterà contestazioni sulle quote di partecipazione in quanto le stesse devono essere ritenute, in base alla qualità, quantità e tipo di servizi e prestazioni offerti, eque al momento della prenotazione. Eventuali reclami inerenti i servizi ricevuti dovranno essere debitamente segnalati all’organizzatore con lettera raccomandata entro 7 giorni dalla fine del soggiorno e in corso di effettuazione del viaggio dal cliente al fornitore al fine di una pronta e soddisfacente soluzione. Inoltre l’agenzia ARIMINUM VIAGGI S.R.L. ha messo ha disposizione dei propri clienti il seguente numero di telefono di emergenza al quale rivolgersi 24 ore su 24 in qualsiasi momento nel caso di reclami o inadempienza del presente contratto: Tel. 348/8046330
ART. 11 FORO COMPETENTE/CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il foro ove ha sede il Tour Operator. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tanti arbitri quanti sono le parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, del Presidente del Tribunale ove ha sede legale il Tour Operator. Il Collegio Arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà ritualmente e secondo diritto previo eventuale tentativo di conciliazione.
ART.12 MANLEVA
Essendo il presente contratto personale e intrasferibile, l’organizzatore, diffida e declina ogni responsabilità nel caso di rivendita con ricarico a terzi da parte dell’intestatario del presente contratto.
ART.13 BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo dei partecipanti e l’agenzia organizzatrice non può in nessun caso dichiararsi responsabile per l’eventuale perdita o danno. Tutto il bagaglio, compreso quello a mano, deve obbligatoriamente portare un’etichetta con nome, cognome e indirizzo del passeggero.
ART.14 VARIAZIONI
Qualora esigenze superiori lo rendessero necessario l’agenzia ARIMINUM VIAGGI S.R.L. si riserva il diritto di sostituire alberghi e/o località di soggiorno. La mancata accettazione da parte dei clienti di eventuali variazioni impegnerà l’agenzia solo ed esclusivamente alla restituzione delle somme versate. L’ARIMINUM VIAGGI S.R.L. si riserva altresì il diritto di annullare i trasferimenti da Rimini ai porti o aeroporti di partenza del viaggio e viceversa, qualora previsti nel programma del viaggio , nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti al viaggio. L’Agenzia si riserva di reclamare la tassa di iscrizione se non prevista dal programma di viaggio”.
ART. 15 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 , il sottoscritto , in relazione al rapporto commerciale in essere con l’Ariminum Viaggi s.r.l., acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti del D.L. 196/2003.
Comunicazione obbligatoria
Ai sensi della Legge 6 febbraio 2006 n° 38 ART. 17. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.